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Regolamento
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Via Fonte BoveMANDELA 00020 (RM)
ZAC con Sparo Aperta tutto l'Anno
+39 324 900 8055

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Al fine di praticare l’attività faunistico venatoria nella AFV Il Tordo di Mandela (di seguito per brevità Azienda) è indispensabile essere preventivamente iscritti ed è indispensabile che il Cacciatore legga attentamente, accetti e sottoscriva, il presente regolamento.

Il Cacciatore, nel corso delle attività faunistico venatorie, svolte all’interno dell’Azienda, si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi di legge, a rispettare le norme del settore e del presente regolamento, accettando tutte le prescrizioni e le eventuali sanzioni conseguenti ad eventuali inadempimenti, manlevando l’Azienda da comportamenti contrari alle norme vigenti ed al presente regolamento.

Eventuali contestazioni comportamentali saranno formalmente notificate al Cacciatore che potrà giustificarsi e controdedurre entro 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione.

Le attività potranno essere effettuate dal cacciatore all’interno dell’Azienda per le sole prescelte dallo stesso all’atto dell’iscrizione o per attività espressamente e formalmente autorizzate dall’Azienda.

Il cacciatore ha diritto all’ingresso nell’Azienda nei periodi e giorni stabiliti da ogni singolo calendario venatorio e per le modalità venatorie di seguito elencate ed avrà a disposizione una specifica zona o appostamento numerato.

Il Cacciatore avrà, eventualmente, a disposizione accompagnatori specializzati e potrà usufruire di ingresso ai servizi igienici e servizio di bar. Potrà contattare ed essere contattato dall’Azienda mediante cellulare e mail e sarà informato, in tempo reale, di tutte le iniziative, manifestazioni ed altro che saranno poste in essere durante i periodi venatori e non, con diritto di prelazione per le stesse.

Il Cacciatore avrà la precedenza e particolari offerte su tutte le iniziative organizzate all’interno della Zona Addestramento Cani, limitrofa all’Azienda.

All’ingresso in Azienda, il Cacciatore dovrà fornire i propri dati all’accompagnatore, mostrare il proprio porto d’armi di fucile, acquisire il permesso giornaliero e recepire la postazione/zona che gli è stata assegnata.

L’adesione sottoscritta dal Cacciatore è valida dalla data della sottoscrizione/versamento fino al termine della stagione venatoria di riferimento alla data di adesione della stessa.

I cacciatori associati all’Azienda che si imbatteranno in persone entrate abusivamente nell’Azienda, ovvero in soggetti che si rendano gravemente inadempienti alle norme venatorie, sono tenuti all’immediata comunicazione dell’evento. L’Azienda si riserva azioni premiali per i Cacciatori particolarmente meritevoli in tali iniziative di vigilanza e repressione del bracconaggio.

 

ATTIVITA’ VENATORIA ALL’AVIFAUNA MIGRATORIA

 

L’attività venatoria alla avifauna migratoria sarà praticata nell’Azienda dal 1° novembre sino alla chiusura stabilita dalla legge salvo diverse intercorse nuove normative regionali, nei giorni di lunedì mercoledì giovedì sabato e domenica, ovvero con ulteriori limitazioni in caso di conclamate avversità.

Detta attività sarà consentita esclusivamente da appostamento fiso. L’appostamento, debitamente numerato, sarà assegnato al Cacciatore a rotazione, tra tutti gli appostamenti, per ciascuna giornata venatoria di accesso, salvo diverse disposizioni concordate di volta in volta.

Il Cacciatore potrà utilizzare le proprie unità cinofile da riporto e non potrà praticare nessuna attività nei confronti di selvaggina stanziale ed in caso di incontro fortuito dovrà evitarne l’abbattimento, ovvero se abbattuta per caso fortuito, dovrà immediatamente darne comunicazione all’Azienda. In caso di inadempienza sarà sanzionato.

Sarà possibile una diversa azione venatoria al tordo, ulteriore all’appostamento fisso, debitamente organizzata e preventivamente autorizzata dall’Azienda. In mancanza della preventiva autorizzazione non sarà consentita diversa attività se non quella da appostamento fisso numerato e prestabilito.

Nessun Cacciatore potrà variare la sua posizione rispetto a quella assegnata/prestabilita senza esplicita e preventiva autorizzazione dell’Azienda.

Il Cacciatore con appostamento fisso non potrà, per nessuna ragione, abbattere beccacce.

L’attività venatoria alla beccaccia è indirizzata esclusivamente ai cacciatori associati che lo richiederanno anticipatamente ed ai quali sarà assegnata una specifica zona ove effettuare detta attività.

Anche in questo caso sarà vietato l’abbattimento di fauna stanziale e, in caso di abbattimento, dovrà esserne data immediatamente conoscenza all’Azienda.

 

ATTIVITA’ VENATORIA ALL’AVIFAUNA STANZIALE


Il cacciatore avrà a disposizione una specifica zona che gli sarà assegnata a rotazione per ogni singola giornata e sarà obbligato ad effettuare la propria attività esclusivamente nella zona prestabilita.

Durante la giornata venatoria il Cacciatore potrà essere affiancato da un accompagnatore che darà le direttive circa i percorsi da effettuarsi e vigilerà sull’attività venatoria secondo quanto previsto dalle norme e dal presente regolamento.

Il Cacciatore avrà diritto, durante l’intera stagione venatoria, all’incontro con il numero di capi prestabilito all’atto della sottoscrizione sociale.

L’avifauna a disposizione dello stesso sarà suddivisa tra quaglie (extra numero), starne e fagiani.

Il numero dei capi conteggiati sarà considerato ad “animale separato”.

 

ATTIVITA’ VENATORIA ALL’AVIFAUNA STANZIALI VIP

 

Oltre alle disposizioni del capo precedente, il Cacciatore avrà a disposizione avifauna stanziale di particolare pregio e anzianità e la scelta della zona di attività.

 

ATTIVITA’ VENATORIA AL CINGHIALE

 

Detta attività venatoria è soggetta a stringenti specifiche regole di sicurezza che dovranno essere puntualmente rispettate dal Cacciatore e l’inadempienza delle stesse e delle norme del settore daranno diritto all’Azienda di erogare sanzioni, fino all’espulsione dall’Azienda, in casi di particolare gravità o reiterazione, del Cacciatore inadempiente, senza restituzione delle quote versate.

Il Cacciatore dovrà presentarsi all’appello nel giorno ed orario previsto, con il vestiario segnalatore previsto dalle norme, e si collocherà esclusivamente accanto alla postazione numerata assegnata. In caso di ritardo non potrà partecipare all’attività del giorno.

Il Cacciatore no potrà abbandonare la propria postazione se non per stato di necessità, preventivamente comunicato via radio agli organizzatori (capocaccia, Azienda).

Il Cacciatore dovrà essere obbligatoriamente munito di ricetrasmittente con auricolare per le comunicazioni di emergenza, all’atto della collocazione nella postazione assegnata.

Di norma, l’attività è svolta con carabina, ovvero con fucile uso caccia calibro 12 o 20 con le limitazioni del numero dei colpi come da legge ma, in particolari casi, ovvero in specifici appostamenti, per motivi di sicurezza sarà vietato lo sparo con carabina ed il Cacciatore si impegna a sottostare a tali limitazioni comunicate dal capocaccia/Azienda.

Il Cacciatore si obbliga allo sparo esclusivamente nelle porzioni di perfetta visibilità, preventivamente comunicategli dal capocaccia, accertandosi preventivamente e personalmente che non vi siano altri soci all’interno di detta porzione territoriale di sparo.

Il Cacciatore ha diritto all’abbattimento di un solo capo giornaliero e l’eventuale ulteriore abbattimento, salvo caso fortuito o caso di necessità formalmente comprovati, comporterà l’immediato allontanamento dello stesso dall’Azienda.

Qualsivoglia inadempienza di legge, di norma o del presente regolamento, nell’attività venatoria al cinghiale, sarà immediatamente sanzionata con l’allontanamento del Cacciatore dall’Azienda e le ulteriori eventuali conseguenze, previo contraddittorio.

 

ATTIVITA’ CINGHIALI/MAMMIFERI VIP

 

Oltre i commi precedenti, il Cacciatore iscritto al registro ungulati VIP avrà diritto all’accesso alle apposite altane, dislocate sul territorio, previa autorizzazione dei capocaccia/Azienda.

Avrà ulteriore diritto, ove autorizzato, all’abbattimento attraverso selezione ed anche ed eventualmente alla selezione di diverse razze di mammiferi diverse dal cinghiale, quali daini o mufloni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.